1. – La legge che regola la condizione giuridica dello straniero non
incontra il solo limite delle norme e dei trattati internazionali cui l’art-. 10 co.
2
Cost. rinvia. Incontra anche il limite dei diritti e degli obblighi che altri articoli
della Costituzione riconoscono e, rispettivamente, impongono a “tutti”, ossia ad
un insieme di persone più ampio dell’insieme dei cittadini: quei cittadini che altre
disposizioni costituzionali sui diritti prendono, invece, in esclusiva
considerazione.
La Corte Costituzionale, ha relativizzato questa distinzione: affermando,
per es., che i diritti di libertà spettano a tutti anche se alcuni di essi, come la libertà
di circolazione, di riunione e di associazione, sono testualmente riconosciuti ai
soli cittadini (artt. 16, 17 e 18 Cost.).
Ai soli cittadini viene poi riferito il principio di eguaglianza. Ma anche in
questo caso la Corte ha ritenuto che tutti possono invocarlo (sent.ze n. 120/1967 e
n. 54/1979): anche in forza della logica interna del principio che, precludendo
distinzioni fondate sulla razza, sulla lingua e sulla religione, evoca una platea di
destinatari più ampia dei soli cittadini.
La Costituzione non fornisce indicazioni univoche.
Mentre alcune disposizioni distinguono i cittadini da tutti e altre
riconoscono un diritto senza alcun riferimento al soggetto (artt. 13, 14, 15, 25, 35
etc.) – il che lascia presumere che tutti ne siano titolari – la parte prima della
Costituzione è intitolata ai “diritti e doveri dei cittadini”.
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