martedì 7 agosto 2018

Diritti e Doveri per Immigrazione ed Emigrazione

1. – La legge che regola la condizione giuridica dello straniero non incontra il solo limite delle norme e dei trattati internazionali cui l’art-. 10 co. 
2 Cost. rinvia. Incontra anche il limite dei diritti e degli obblighi che altri articoli della Costituzione riconoscono e, rispettivamente, impongono a “tutti”, ossia ad un insieme di persone più ampio dell’insieme dei cittadini: quei cittadini che altre disposizioni costituzionali sui diritti prendono, invece, in esclusiva considerazione. 
La Corte Costituzionale, ha relativizzato questa distinzione: affermando, per es., che i diritti di libertà spettano a tutti anche se alcuni di essi, come la libertà di circolazione, di riunione e di associazione, sono testualmente riconosciuti ai soli cittadini (artt. 16, 17 e 18 Cost.). Ai soli cittadini viene poi riferito il principio di eguaglianza. Ma anche in questo caso la Corte ha ritenuto che tutti possono invocarlo (sent.ze n. 120/1967 e n. 54/1979): anche in forza della logica interna del principio che, precludendo distinzioni fondate sulla razza, sulla lingua e sulla religione, evoca una platea di destinatari più ampia dei soli cittadini. 
La Costituzione non fornisce indicazioni univoche. Mentre alcune disposizioni distinguono i cittadini da tutti e altre riconoscono un diritto senza alcun riferimento al soggetto (artt. 13, 14, 15, 25, 35 etc.) – il che lascia presumere che tutti ne siano titolari – la parte prima della Costituzione è intitolata ai “diritti e doveri dei cittadini”. 

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