Per dare una definizione sintetica, il danno biologico non è altro che un danno di natura non patrimoniale. Sussiste nella circostanza in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma finanche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere suscettibile di valutazione medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito. Trova la propria suprema fonte normativa nell’articolo 32 della Costituzione.
Dal punto di vista pratico sia la Legge che i giudici hanno ritenuto di dare unitarietà alla quantificazione del danno biologico.
Nel nostro ordinamento vanno ricordate le seguenti principali disposizioni:
art. 32 della Costituzione;
artt. 2043 e
2059 del codice civile;
artt. 581, 582, 590 del codice penale; le norme sulla tutela del lavoratore contenute nella
L. 300/70; la L. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche.
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