Le acque territoriali rappresentano, nel diritto internazionale, la porzione di mare sulla quale uno Stato esercita la propria sovranità, analogamente al territorio terrestre, pur con alcune limitazioni per il passaggio di navi straniere. Comprendono il mare territoriale e le acque interne, come fiumi, laghi e canali adiacenti alla costa. La linea di base, da cui si misura la larghezza del mare territoriale, corrisponde generalmente alla linea di bassa marea lungo la costa; in presenza di coste frastagliate o isole vicine, si utilizzano linee rette che uniscono i punti estremi della costa. (Fonte www.treccani.it+1)
Secondo la Convenzione di Montego Bay del 1982, ogni Stato può stabilire l’ampiezza delle proprie acque territoriali fino a un massimo di 12 miglia nautiche dalla linea di base. Storicamente, l’ampiezza era di 3 miglia marine, corrispondenti alla gittata media dei cannoni, ma alcuni Stati rivendicavano estensioni maggiori. Le acque interne, situate tra la costa e la linea di base, includono baie, golfi e porti, e sono anch’esse soggette alla sovranità dello Stato. (Fonte Wikipedia)
Lo spazio aereo è l’area tridimensionale sopra la superficie terrestre e le acque territoriali di uno Stato, soggetta alla sua sovranità, come stabilito dalla Convenzione di Chicago del 1944. Oltre i confini nazionali, esistono spazi aerei internazionali gestiti secondo standard ICAO, senza giurisdizione statale diretta. La linea di Kármán, a circa 100 km di quota, segna convenzionalmente il limite tra atmosfera terrestre e spazio esterno. (Fonte Wikipedia)