EUROPA PARTE 1768 - Stati dell' Europa Parte 1660
SViZZERA BA
Ordinamento dello Stato b
Consiglio federale
Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio federale. Esso è composto da sette membri i quali vengono eletti ogni quattro anni dalle camere riunite. Durante questo periodo essi non possono in nessun caso essere sfiduciati dal parlamento, ma possono dimettersi in qualsiasi momento. Il consiglio federale è un organo collegiale. Questo significa che esso decide collegialmente, e che ogni decisione presa al suo interno verrà difesa verso l'esterno dall'unanimità dei componenti. Esso si riunisce per le sedute ordinarie ogni mercoledì. Sono tuttavia possibili sedute straordinarie o riunioni di diversi giorni a porte chiuse per discutere argomenti importanti. Le riunioni del consiglio vengono moderate dal Presidente del consiglio federale, il quale viene eletto dal parlamento per un anno. Esso è tuttavia primus inter pares, ed ha solo compiti di rappresentanza verso l'estero. Del consiglio Federale fanno attualmente parte membri dei principali quattro partiti svizzeri: l'Unione democratica di Centro, il Partito socialista, il partito Liberale-Radicale e il Partito di Centro (ex partito cattolico).
Cancelleria federale
La Cancelleria federale è il dipartimento esecutivo del consiglio federale. Esso è guidato dal cancelliere federale. I compiti della cancelleria sono la coordinazione e la preparazione degli affari di governo e il collegamento del consiglio federale con le due camere. Il cancelliere federale partecipa attivamente alle riunioni del consiglio federale e può egli stesso proporre richieste.
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