sabato 10 giugno 2017

10 GIUGNO 2017

INCA PARTE 27

La civiltà Parte 12

La Giustizia

In una società di tipo dualistico la giustizia non poteva che essere differentemente amministrata a seconda delle classi. Gli Inca, in effetti, applicavano delle pene differenti a seconda che i colpevoli appartenessero al popolo comune o all'élite.
Il castigo per i nobili era volto a colpirli, per quanto possibile, nella dignità e nell'orgoglio, mentre l'indigeno comune doveva sottoporsi a delle punizioni corporali. Guaman Poma de Ayala nella sua opera Buen gobierno ha meticolosamente trascritto le varie ipotesi di correzione. Per la classe nobile, a seconda del delitto era prevista la pena di morte per decapitazione, la detenzione in carcere, anche a vita, la destituzione e l'espulsione dalla casta, la confisca dei beni, il taglio dei capelli e la reprimenda pubblica. I membri del popolo, poco sensibili a correzioni solo psicologiche, venivano sottoposti a punizioni materiali. La morte era di uso comune per i reati più gravi, mentre le colpe minori erano punite con l'invio alle piantagioni di coca, la bastonatura e la frusta.
Alcuni delitti prevedevano delle punizioni particolari. Per i casi di adulterio era prevista la lapidazione. In caso di inosservanza del voto di castità, le vergini del Sole erano sepolte vive e i loro parteners impiccati. I traditori venivano uccisi e, per maggior spregio, con le loro pelli venivano confezionati dei tamburi e con i loro crani dei boccali, a perenne ricordo della loro infamia.
Per alcuni crimini particolarmente gravi, commessi contro la sovranità dell'Inca o la sacralità delle divinità, veniva punita tutta la famiglia del malfattore, nello spirito di responsabilità solidale che reggeva l'ayllo.
Esisteva anche una forma di ordalia, solitamente riservata ai prigionieri di guerra o ai rei non confessi. I malcapitati erano rinchiusi in un tenebroso carcere ricolmo di animali feroci e di serpenti velenosi e, se sopravvivevano per due giorni, venivano lasciati liberi.
L'esercizio della giustizia non era appannaggio di una classe particolare ed erano i funzionari amministrativi ad incaricarsi della sua gestione, salvo i casi di violazione di usanze regionali o di delitti minori che erano lasciati alla giurisdizione dei "Curaca". Il Consiglio dell'Inca si arrogava invece il giudizio dei crimini più gravi, commessi da un membro dell'élite, quando si riteneva che fosse in gioco la sicurezza dello Stato.
La procedura di giudizio era quantomai rapida e semplificata. I giudici ascoltavano l'interessato, gli accusatori e gli eventuali testimoni e dovevano emettere la sentenza entro cinque giorni. In caso di ritardo soggiacevano alle stesse sanzioni previste per il reo.



Sergio Dalma - Tu y Yo

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